Tende e pergolati, autorizzazioni e normativa
La Piccinini Real Estate comunica ai propri clienti che i nuovi interventi di edilizia libera, quali tende, pergole o gazebo si possono installare senza autorizzazione. La realizzazione di questi interventi non richiede infatti l’autorizzazione paesaggistica.
Con l’arrivo della stagione estiva, cresce la voglia di vivere gli spazi esterni delle nostre amate abitazioni con tende da sole, pergolati e gazebo. Esterno si ma senza rossore di pelle a bambini o adulti!
La pubblicazione del Glossario unico per le opere di edilizia libera ha contribuito a mettere ordine in questo campo, specificando le tipologie di manufatti leggeri che rientrano negli interventi di edilizia libera e che non necessitano di alcun titolo abilitativo.
Tende: come è possibile realizzarle senza autorizzazione Il glossario specifica che non è necessario richiedere alcun titolo edilizio per l’installazione, la riparazione, la sostituzione o il rinnovamento di tende da sole, tende a pergola, pergotende e copertura leggera di arredo. Il Glossario unico (DM 2 marzo 2018), quindi, ufficializza l’orientamento della giurisprudenza secondo cui questa tipologia di interventi non ha rilevanza edilizia e non richiede alcun permesso perchè ha una semplice funzione accessoria di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo. Autorizzazione paesaggistica: è necessaria per le tende? Dal punto di vista paesaggistico, come chiarito dal DPR 31/2017, l’installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato non richiede alcuna autorizzazione paesaggistica.
Sono escluse anche “tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo” poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attivita’
commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero. Edilizia libera: quando possono rientrare gazebo e pergolati Il glossario include l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di
gazebo e pergolati tra le opere di edilizia libera, purché siano di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo. La pubblicazione dei prossimi elenchi con gli interventi soggetti a Cila, Scia e Permesso di Costruire permetterà di chiarire quale titolo edilizio è necessario per l’installazione di gazebo e pergolati stabilmente infisso al suolo. Il Dlgs 222/2016, infatti, specifica soltanto che la nuova costruzione di manufatti edilizi richiede il permesso di costruire.
Gazebo e pergolati sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica Dal punto di vista paesaggistico, la nuova legge sull’autorizzazione paesaggistica non parla esplicitamente di gazebo e pergolati, tuttavia specifica che installazione di pergolati, singoli manufatti amovibili o altri materiali leggeri per informazione
turistica o per attivita’ didattico-ricreative rientra tra le opere per cui non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica. Per la realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e
manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc è necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata. Se desiderate maggiori informazioni non esitate a contattare la Piccinini Real Estate
al numero +39 3498286495 oppure tramite email a info@piccininirealestate.